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Sez. 1, Sentenza n. 46801 del 07/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287289-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dal territorio dello Stato - Impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica la misura - Sostituzione d'ufficio con la libertà vigilata - Ammissibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287289-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, può sostituire d'ufficio l'originaria misura, laddove ritenuta eccessivamente gravosa, con quella della libertà vigilata, operando una valutazione "in bonam partem" della pericolosità sociale del soggetto, in ossequio ai canoni di adeguatezza e di proporzionalità delle misure di sicurezza personale.

Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 658, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)