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Sez. 1, Sentenza n. 48304 del 07/06/2018 Cc. (dep. 23/10/2018) Rv. 274535 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI | Magistratura di sorveglianza - Tribunale - Appello avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza - Divieto di "reformatio in peius" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274535-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI

Il divieto di " reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere generale e trova, quindi, applicazione anche nei procedimenti in cui il tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello. (Fattispecie in cui il tribunale, pronunciando sull'appello proposto dal solo imputato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza non detentiva della espulsione dal territorio dello Stato, aveva sostituito la stessa con quella, più grave, della assegnazione ad una colonia agricola).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)