Sez. 4, Sentenza n. 2699 del 05/12/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163312 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ESTREMI.*
In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il giudice, per affermare la responsabilità dell'agente, deve solo accertare che quest'ultimo abbia dolosamente omesso di collocare (ipotesi omissiva) oppure rimosso o danneggiato (ipotesi commissiva) le cautele prescritte (impianti, apparecchi o segnali) e che non ricorrano - qualora siano invocate - le condizioni (inidoneità dell'Azione o inesistenza dell'oggetto tutelato) per la non punibilità. (V mass n 159066; (V mass n 135833; (V mass n 159067; (V mass n 144760).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)