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Sez. 1, Sentenza n. 4489 del 02/03/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159066 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159066-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - NOZIONE.*

Per la configurabilità del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non occorre né che le cautele omesse o danneggiate siano di importanza fondamentale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro, né che la situazione di pericolo investa una indefinita massa di persone, anche estranee all'ambiente di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento dell'agente si concreti nella omissione, rimozione o danneggiamento di apparecchiature che risultino necessarie per la prevenzione di infortuni in relazione ad una collettività lavorativa, la cui entità pone essa stessa le condizioni della diffusibilità del pericolo. (V mass n 148392; (Conf mass n 14556 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)