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Sez. U, Ordinanza n. 7933 del 27/03/2008 (Rv. 602712 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Procedimento per il riconoscimento dello "status" di rifugiato - Esito negativo davanti all'autorità amministrativa - Provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno e di allontanamento dal territorio nazionale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602712-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il provvedimento del questore, di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di allontanamento dal territorio nazionale, emesso all'esito della decisione negativa della Commissione Centrale sul riconoscimento dello status di rifugiato, è assoggettato alla giurisdizione del giudice amministrativo, non costituendo atto meramente consequenziale del procedimento introdotto con la domanda di asilo ma, al contrario, avendo ad oggetto una valutazione politico-amministrativa autonoma del Questore, riguardante l'esistenza delle ragioni di protezione indicate negli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998. (Fattispecie cui non è applicabile "ratione temporis" la legge n. 189 del 2002 e il d.P.R. n. 303 del 2004).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 12, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28, DPR 16/09/2004 num. 303 art. 34, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 31, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)