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Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 27/06/1983 (Rv. 429312 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE E DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429312-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE E DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel regime anteriore alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in Sede di opposizione avverso il provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa, a norma sia dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, sia dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, il pretore ha il potere-dovere di riscontrarne l'esistenza di una adeguata motivazione, pur senza valutare la congruità della relativa Determinazione della sanzione e senza sostituirvi una sua pronunzia, mentre la Corte di Cassazione - nel giudizio di legittimità - non può compiere direttamente tale valutazione del provvedimento irrogativo, ma solo controllare se il pretore stesso abbia adeguatamente e in conformità alle leggi effettuato quel controllo ed in corrispondenza motivato la propria pronunzia. (nella specie, la C.S. ha ritenuto che con adeguata motivazione il pretore aveva negato la sussistenza del dedotto vizio di motivazione del provvedimento amministrativo sulla base del rilievo che la "congruità della motivazione (sul fatto) determina anche la congruità dell'entità della sanzione"). (V 4727/80, mass n 408543; (V 2323/80, mass n 406010).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)