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Sez. L, Sentenza n. 4678 del 19/08/1982 (Rv. 422620 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CONTRIBUTI - APPLICABILITÀ ALLE SITUAZIONI CONTRIBUTIVE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422620-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CONTRIBUTI - APPLICABILITÀ ALLE SITUAZIONI CONTRIBUTIVE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - ESCLUSIONE.*

L'art. 19 della legge 20 settembre 1980 n. 576, il quale prevede espressamente la prescrizione decennale dei contributi annuali dovuti alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori non trova applicazione alle situazioni contributive anteriori alla sua entrata in vigore, relativamente alle quali vige il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 1 e 4 cod. civ. attese le caratteristiche di periodicità della obbligazione contributiva e non essendovi di ostacolo i riflessi pubblicistici della medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)