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Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità alla procedura -
Stato
decisa il 2022-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664400-02

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

Esclusione - Fondamento - Potestà del giudice dell'esecuzione di emettere l'ordine di liberazione - Sussistenza - Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione - Esclusione - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

La locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia "ultra partes" di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2923 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)