diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2066 del 22/06/1972 (Rv. 359255 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PENDENZA DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - INSUFFICIENZA - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - DOGLIANZA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359255-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PENDENZA DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - INSUFFICIENZA - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - DOGLIANZA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*

Per ottenere la sospensione del processo, a norma dell'art 295 cod proc civ, la parte, su cui, per un principio d'ordine generale, incombe l'Onere di provare tutti i fatti addotti a fondamento delle proprie pretese, deve dimostrare la pendenza di un giudizio dalla cui definizione dipenda la decisione della lite; e non e sufficiente all'uopo l'eventuale scienza, da parte del giudice, di fatti che possano dar luogo ad un tal giudizio. Peraltro, l'Obbligo imposto al giudice civile dall'art 3 cod proc pen (di fare, nei casi ivi previsti, rapporto al procuratore della Repubblica) importa un dovere d'indole pubblicistico, della cui inosservanza la parte non puo dolersi ai fini della tutela dei propri privati interessi, che non sono considerati dalla citata norma. (V 2027'70, mass n 348115; 1300'70, mass n 347006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)