Sez. L, Sentenza n. 2817 del 05/05/1982 (Rv. 420683 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE D'ORDINE PUBBLICISTICO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE DELLA PARTE AI FINI DELLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE D'ORDINE PUBBLICISTICO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE DELLA PARTE AI FINI DELLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo imposto al giudice civile dall'art. 3 cod. proc. pen., di fare rapporto di procuratore della Repubblica nei casi ivi previsti, importa un dovere d'ordine pubblicistico, della cui inosservanza la parte non può dolersi ai fini della tutela dei propri interessi privati, che non sono considerati dalla norma citata. (Conf 2066/72, mass n 359255).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)