Sez. U, Sentenza n. 11655 del 12/05/2008 (Rv. 603021 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Redazione della motivazione della sentenza da parte di giudici partecipanti alla deliberazione ma successivamente non più investiti della titolarità dell'organo giudiziario - Legittimità - Fattispecie relativa a sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
Il momento della pronuncia della sentenza - nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell'organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla. (Fattispecie relativa a sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)