Sez. 5, Sentenza n. 3345 del 07/03/2002 (Rv. 552901 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Acquirente di azioni da fondo comune di investimento - Rivendita dei titoli al fondo stesso dopo la percezione dei dividendi - Credito d'imposta ex art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, anteriormente alla modifica operata dall'art. 7 bis del D.L. n. 372 del 1992 - Detrazione - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
Nella disciplina anteriore alla integrazione dell'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 7 bis del D.L. 9 settembre 1992, n. 372 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 429 del 1992), che ha aggiunto al predetto art. 14 il comma sesto bis, l'acquirente di azioni da un fondo comune di investimento, il quale percepisca effettivamente i dividendi e poi rivenda i titoli al fondo stesso (c.d. "dividend washing"), può far valere il credito d'imposta accordato da detta norma in percentuale degli utili e le altre detrazioni connesse all'operazione, atteso che, da un lato, la disciplina dettata dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concerne la diversa fattispecie dell'interposizione fittizia, e, dall'altro, non era all'epoca rinvenibile una norma tributaria che negasse la facoltà di far trasmigrare con un atto reale la titolarità di un bene tra soggetti sottoposti a trattamenti fiscali divergenti e di spostare tale titolarità sul soggetto più favorito. Nè è pertinente il disposto dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede che i proventi conseguiti - anche per effetto di cessione dei relativi crediti - in sostituzione di voci costituenti di per sè reddito costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti; una tale norma, infatti, è inoperante nei confronti delle società di capitali, poiché la commercialità della forma societaria comporta che tutti i ricavi ed i proventi siano indistintamente considerati quali componenti del reddito d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)