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Sez. 5, Sentenza n. 3979 del 03/04/2000 (Rv. 535243 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento - Rivendita dei titoli al fondo stesso dopo la percezione dei dividendi - Credito d'imposta ex art. 14 del d.P.R. n. 917/86 anteriormente all'art. 7 bis del D.L. n. 312 del 1992 - Detrazione - Ammissibilità - Amministrazione finanziaria - Incasso di una imposta inferiore a quella assicurata dalla permanenza dei titoli in capo al fondo di investimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535243-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

Nella disciplina anteriore alla integrazione dell'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, operata dall'art. 7 bis del D.L. 9 settembre 1992 n. 372 (convertito con modificazioni in legge 5 novembre 1992 n. 429), che ha aggiunto, con effetto "ex nunc", al citato art. 14 il comma 6 bis, l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento, il quale percepisca effettivamente i dividendi e poi rivenda i titoli al fondo stesso, può far valere il credito accordato da detta norma in percentuale degli utili e le altre detrazioni connesse all'operazione, indipendentemente dell'eventualità che l'operazione medesima, in relazione al distinto trattamento fiscale cui sono sottoposti i fondi d'investimento, si traduca in un incasso per l'amministrazione finanziaria inferiore a quello che le avrebbe assicurato la persistenza dei titoli in capo all'originario intestatario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)