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Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966 (Rv. 321480 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - APPALTATORE - LIMITI TEMPORALI (DURATA) DELLA LEGITTIMAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, COSTITUZIONE IN MORA, RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321480-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - APPALTATORE - LIMITI TEMPORALI (DURATA) DELLA LEGITTIMAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, COSTITUZIONE IN MORA, RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE.*

L'appaltatore ha la detenzione dell'opera nel suo personale interesse -detenzione qualificata-, distinto da quello del committente, ed e, quindi, legittimato ad agire in reintegrazione contro il committente che l'abbia spogliato dell'opera non ancora consegnata. Detta legittimazione ad agire permane sino a quando non venga risolto il contratto o non venga l'appaltatore costituito in mora per la consegna dell'opera, previa offerta da parte del committente dell'adempimento delle proprie obbligazioni, o il committente stesso non dichiari formalmente di voler recedere dal contratto, soddisfacendo, tuttavia, agli obblighi incombentigli a norma dell'art. 1671 cod.civ. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)