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Sez. 5, Sentenza n. 21425 del 30/11/2012 (Rv. 624259 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE | Interessi moratori sull'imposta complementare - Decorrenza - Dal giorno in cui è dovuto il tributo principale - Eccezione - Mancanza o insufficienza degli elementi necessari per la liquidazione del tributo complementare non imputabile al debitore - Decorrenza - Dal giorno di avvenuta liquidazione - Fattispecie in materia di imposta di successione.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624259-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE

In tema di imposta complementare, il termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori relativi alla stessa, ove non liquidata integralmente al momento della liquidazione dell'imposta principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorre dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Detto termine, tuttavia, decorre dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione del tributo complementare se la mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione dello stesso non è imputabile a fatto del contribuente. (Fattispecie in materia di imposta di successione).

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)