Sez. 5 - , Ordinanza n. 31688 del 04/11/2021 (Rv. 662928 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE | Interessi moratori sull'imposta complementare - Decorrenza - Dal giorno in cui è dovuto il tributo principale - Eccezione - Mancanza o insufficienza degli elementi per la liquidazione del tributo complementare non imputabile al debitore - Decorrenza - Dal giorno di avvenuta liquidazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE
In tema di imposta complementare, gli interessi moratori decorrono - in deroga alle norme e ai principi comuni che richiedono la liquidità del debito quale presupposto degli stessi - da un momento anteriore e cioè da quello in cui è dovuto il tributo principale ed è sorto il rapporto tributario; diversamente, solo se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 l. n. 29 del 1961 (come interpretato autenticamente dalla l. n. 147 del 1962), decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione. (Fattispecie in materia di INVIM).
Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)