Sez. L, Sentenza n. 23900 del 23/12/2004 (Rv. 579155 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Ordinamento privatizzato - Termini per segnalare i fatti illeciti all'ufficio procedimenti disciplinari e per contestare l'addebito, ex art. 24, commi 2 e 4, cod. C.C.N.L. comparto Ministeri - Natura ordinatoria - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, i termini per segnalare il fatto illecito all'ufficio per i procedimenti disciplinari (ex art.24, comma quarto, C.C.N.L. comparto Ministeri) e per contestare l'addebito (20 giorni, art. 24, comma secondo, C.C.N.L. cit.) devono reputarsi ordinatori, e non perentori, sicchè la loro inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una espressa previsione normativa o contrattuale che preveda detti effetti, e perchè la natura contrattuale dei termini porta a valutare la loro osservanza come corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24 com. 2, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)