Sez. L, Sentenza n. 8624 del 11/08/1993 (Rv. 483428 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Riscossione | Titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale di pagamento emessa ex art. 2 D.L. n. 338 del 1989 - Definitività - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Riscossione
In tema di riscossione di contributi previdenziali, il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge n. 389 del 1989, diviene definitivo in caso di omessa opposizione o di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)