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Sez. L, Sentenza n. 10393 del 23/11/1996 (Rv. 500760 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Eccezione di compensazione con somme dovute in base a capo confermato della sentenza di primo grado - Intervenuto pagamento di tali somme - Rilievo d'ufficio sulla base della documentazione in atti - Ammissibilità - Fattispecie relativa a causa di lavoro.
Stato
decisa il 1996-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500760-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

Qualora nel giudizio di rinvio debba essere ordinata la restituzione di somma corrisposta in base alla sentenza d'appello, a seguito dell'annullamento di tale pronuncia da parte della Corte di cassazione e del rigetto della domanda in questione da parte del giudice di rinvio, e il soggetto tenuto alla restituzione eccepisca in compensazione un credito riconosciuto in un capo confermato della sentenza di primo grado, il giudice di rinvio deve anche d'ufficio rilevare l'estinzione del debito nel caso in cui il suo pagamento risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, sulla base del principio della rilevabilità d'ufficio (anche in appello) dell'avvenuto pagamento, fatto che spiega effetti giuridici a prescindere dalla proposizione della relativa eccezione (procedimento svoltosi con il rito del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)