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Sez. L, Sentenza n. 2618 del 30/05/1989 (Rv. 462920 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - ESECUZIONE DI PAGAMENTO DEDOTTA DAL DATORE DI LAVORO CONVENUTO PER SPETTANZE RETRIBUTIVE - PROVE DOCUMENTALI - PRODUZIONE IN OGNI GRADO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462920-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - ESECUZIONE DI PAGAMENTO DEDOTTA DAL DATORE DI LAVORO CONVENUTO PER SPETTANZE RETRIBUTIVE - PROVE DOCUMENTALI - PRODUZIONE IN OGNI GRADO - AMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia di lavoro, relativa alla corresponsione di spettanze retributive, il convenuto datore di lavoro, che deduca di averne eseguito il pagamento, può produrre le relative prove documentali in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, ed anche in appello, in quanto l'eccezione del pagamento - del quale il giudice deve tener conto, ove risulti provato, anche in Mancanza di un'espressa richiesta in tal senso - non rientra fra le eccezioni in senso stretto, ossia non rilevabili d'ufficio. (V 3428/80, mass n 407256; (V 4106/79, mass n 400609; (V 510/79, mass n 396626; (Conf 643/88, mass n 457024; (Conf 1523/79, mass n 397871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)