Sez. L, Sentenza n. 6867 del 16/12/1988 (Rv. 461118 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - PROVE DOCUMENTALI - DIVIETO EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA - PRODUZIONE TARDIVA ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - PROVE DOCUMENTALI - DIVIETO EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA - PRODUZIONE TARDIVA ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Le prove documentali sono prove precostituite che non richiedono alcuna attività istruttoria contrastante con le esigenze di celerità e di concentrazione proprie del processo del lavoro; esse non ricadono, quindi, nel divieto di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, e anche in appello, qualora riguardino non già eccezioni processuali o di merito in senso stretto (nel qual caso operano le preclusioni stabilite da detta norma e dall'art. 437, secondo comma cod. proc. civ.) ma mere difese, come l'eccezione del pagamento, della quale il giudice deve tener conto ove essa risulti comunque provata anche in Mancanza di una espressa richiesta in tale senso. (V 643/88, mass n 457094).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)