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Sez. 2, Sentenza n. 15133 del 28/11/2001 (Rv. 550710 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità ex art.17 legge n. 47 del 1985 - Applicabilità ai contratti inter vivos" - Sussistenza - Estensione anche agli atti "mortis causa" e a quelli non autonomi rispetto ad essi - Esclusione - Fattispecie in tema di divisione ereditaria.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550710-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La nullità prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti", deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)