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Sez. 2, Sentenza n. 10276 del 16/05/2005 (Rv. 582703 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Compravendita di bene immobile abusivo stipulato per scrittura privata - Sospensione ex art. 1460 cod. civ. del pagamento del (residuo) prezzo - Ammissibilità - Condizioni - Stipulazione mediante allegazione di copia autentica della domanda di sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582703-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

È legittima la sospensione ex art. 1460 cod. civ. del pagamento del (residuo) prezzo di compravendita avente ad oggetto immobile abusivo, in presenza di obiettiva incertezza, al tempo dell'adempimento nel caso, quello fissato per la ripetizione in forma pubblica -a fini di trascrizione- del contratto stipulato per scrittura privata), in ordine all'esito della domanda di sanatoria per "condono edilizio" presentata dal venditore (nella specie intervenuto solamente in corso di causa), che, se sfavorevole, preclude di farsi luogo alla stipula notarile (art. 40 legge n. 47 del 1985); mentre la stipulazione previa presentazione della copia dei versamenti delle prime due rate dell'oblazione è consentita esclusivamente in ipotesi di opere abusive sicuramente sanabili (c.d. inedificabilità relativa), nel qual caso è peraltro onere del venditore allegare la prova del conseguimento dei prescritti pareri delle autorità preposte (art. 32), la cui mancanza comporta la parificazione ai casi di inedificabilità c.d. assoluta (art. 3), e dal cui rilascio decorre invece il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso dell'amministrazione interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)