Sez. 1, Sentenza n. 4186 del 06/05/1987 (Rv. 452941 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGO - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI TUTTA O PARTE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGO - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI TUTTA O PARTE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, il quale prevede, ove muoia l'obbligato all'assegno di divorzio senza lasciare un coniuge superstite, la possibilità di assegnare al coniuge divorziato tutta o parte della pensione di riversibilità che sarebbe spettata a detto coniuge superstite, consente che tale assegnazione, pur integrando un'attribuzione patrimoniale con la natura propria dello assegno di divorzio (e non un trattamento previdenziale), venga determinata "per relationem", con riferimento all'ammontare di quella pensione, inclusi i futuri adeguamenti automatici correlati al fenomeno inflattivo. (V 4766/86, mass n 447472).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)