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Sez. 1, Sentenza n. 673 del 26/01/1988 (Rv. 457125 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457125-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITÀ.*

L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436, il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire tutta o una quota della pensione di riversibilità che spetterebbe al coniuge superstite non opera una ripartizione della pensione né istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale la quale, pur se di contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio a cui non corrisponde un'aspettativa definitivamente acquisita in ragione dei pregressi rapporti fra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico; pertanto, la relativa attribuzione è rimessa alla valutazione del giudice il quale ha, a tal fine, il potere discrezionale di determinare, in relazione alle circostanze del caso singolo, se la pensione di reversibilità debba essere attribuita al coniuge divorziato nella sua totalità ovvero soltanto in parte, e in quest'ultimo caso di determinare la quota. Ne consegue che spetta al coniuge divorziato superstite anche la perequazione automatica della pensione in forza del meccanismo previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, perequazione che costituisce parte integrante ed inscindibile della unitaria prestazione previdenziale. (V 8704/86, mass n 452941; (V 10/85, mass n 438213; (Conf 4766/86, mass n 447472; (Conf 4912/84, mass n 436978).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)