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Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 25/07/1986 (Rv. 447472 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO A PERCEPIRE UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SPETTEREBBE AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447472-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO A PERCEPIRE UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SPETTEREBBE AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERI DEL GIUDICE.*

L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 - il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota della pensione di riversibilità che spetta o che spetterebbe al coniuge superstite - non opera una ripartizione della pensione, né istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale, la quale, pur se con contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio ed a cui non corrisponde una aspettativa definitivamente acquisita in ragione dei pregressi rapporti tra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico. Pertanto, la relativa attribuzione resta rimessa alla valutazione del giudice, il quale deve, a tal fine, riconsiderare le conseguenze del divorzio sul piano patrimoniale, adeguando alla situazione sopravvenuta, le proprie determinazioni discrezionali, in relazione alle circostanze del caso singolo, comprese quelle ritenute normalmente idonee a fondare nell'an e nel quantum il diritto alla somministrazione dell'ordinario assegno divorzile. (V 10/85, mass n 438213; (Conf 4912/84, mass n 436978; (Conf 3583/84, mass n 435575; (Conf 5521/83, mass n 430454; (Conf 3244/83, mass n 428138).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)