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Sez. 3, Sentenza n. 10871 del 28/06/2012 (Rv. 623107 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO | Rapporti con la successiva sentenza di condanna esecutiva - Conversione in pignoramento - Limiti - Nella minor somma per la quale è intervenuta la sentenza di condanna - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623107-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO

Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 669-novies cod. proc. civ., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 cod. proc. civ. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso l'opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2916

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)