diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 05/08/1997 (Rv. 506441 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO | Rapporti con il successivo pignoramento - Vincolo di indisponibilità del bene - Operatività - Differenze temporali - Momento della attuazione del sequestro - Operatività in favore del solo creditore sequestrante - Sussistenza - Momento della conversione del sequestro in pignoramento - Operatività in favore di tutti i creditori intervenuti all'esecuzione - Sussistenza - Conseguenze in tema di alienazione del bene.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506441-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO

Il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall'esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene "de quo" è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell'affidamento con riferimento alla posizione dell'acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o interveniendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 561, Cod. Proc. Civ. art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)