Sez. 2, Sentenza n. 6988 del 27/11/1986 (Rv. 449069 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE (NOZIONI DISTINZIONI) - DIFETTI INERENTI AL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA COSA VENDUTA - CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - DISTINZIONE - CONSEGUENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE (NOZIONI DISTINZIONI) - DIFETTI INERENTI AL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA COSA VENDUTA - CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - DISTINZIONE - CONSEGUENZA.*
In tema di compravendita, i difetti della cosa consegnata inerenti al processo di produzione della medesima integrano la Mancanza di qualità prevista dall'art. 1497 cod. civ., con conseguente soggezione dell'Azione di risoluzione per inadempimento ai termini di decadenza e prescrizione di cui al precedente art. 1495, e non l'ipotesi della consegna di aliud pro alio, la quale si configura quando la res tradita si riconduca ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale od a quella assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie completamente diversa da quella dedotta in contratto. (V 4515/83, mass n 429390; (V 4085/82, mass n 422060; (Conf 5537/81, mass n 416260).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)