Sez. 2, Sentenza n. 13921 del 25/09/2002 (Rv. 557566 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Possesso continuato - Necessità - Eccepita interruzione - Onere della prova a carico dell'eccipiente - Risultanza della stessa "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
In tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte ed pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)