Sez. L, Sentenza n. 16337 del 13/07/2009 (Rv. 609445 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Onere delle parti di specifica indicazione dei documenti e di contestuale deposito degli stessi - Omissione - Conseguenze - Decadenza - Limiti - Condizioni - Produzione di documenti in udienza - Provvedimenti del giudice - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)