Sez. 1, Sentenza n. 26037 del 28/05/2003 Cc. (dep. 18/06/2003) Rv. 224943 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Tribunale di sorveglianza - Omessa partecipazione al collegio del magistrato territorialmente competente - Mera irregolarità relativa alla formazione dei collegi non attinente alla capacità del giudice.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Costituisce mera irregolarità la violazione dell'art. 70 comma sesto dell'ordinamento penitenziario secondo cui il collegio del tribunale di sorveglianza deve essere composto anche dal magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trovi il soggetto nei confronti del quale deve essere adottato il provvedimento, poiché si tratta di inosservanza riguardante la formazione di collegi e, pertanto, non attiene alla capacità del giudice ex art. 33, comma 2, cod.proc.pen. e non configura alcuna nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)