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Sez. 1, Ordinanza n. 11603 del 14/01/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231149 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Tribunale di sorveglianza - Omessa partecipazione al collegio del magistrato territorialmente competente - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231149-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La violazione del sesto comma dell'art. 70 Legge n.354 del 1975 per la mancata partecipazione al collegio del Tribunale del magistrato di sorveglianza competente per territorio non costituisce alcuna nullità, poichè si tratta di inosservanza riguardante la composizione dei collegi che non attiene, ex art. 33 comma secondo del codice di procedura penale, alla capacità del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)