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Sez. 1, Sentenza n. 1855 del 21/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204690 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Tribunale di sorveglianza - Omessa partecipazione al collegio del magistrato territorialmente competente - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204690-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La violazione dell'art. 70 comma sesto dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354) - secondo cui uno dei due magistrati ordinari componenti il collegio deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il soggetto in ordine al quale si provvede - costituisce una mera irregolarità, non essendo prevista, per tale violazione, alcuna nullità e non potendo la violazione medesima ricondursi alla previsione di cui all'art. 178 comma primo lett. a) cod. proc. pen.. Ciò in quanto non si verte in tema di condizioni di capacità del giudice né di regolare costituzione del collegio con riferimento al numero di giudici. La predetta violazione attiene invece alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alla formazione dei collegi, disposizione espressamente dichiarata, dal secondo comma dell'art. 33 cod. proc. pen., non attinenti alla capacità del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)