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Sez. 1, Sentenza n. 22752 del 09/03/2007 Cc. (dep. 11/06/2007) Rv. 236876 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca prevista dall'articolo 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236876-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La confisca dei beni patrimoniali, dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza (art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e succ. modd.), può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)