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Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 18/07/2005 (Rv. 582040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Adesione in via subordinata a una domanda dell'attore - Riproposizione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione -
Stato
decisa il 2005-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

In tema di "ius novorum" nel giudizio di appello, qualora nel costituirsi in primo grado la parte abbia, già in sede di difese preliminari, contrastato l'altrui domanda (nella specie di divisione giudiziale) aderendo in via subordinata alla richiesta dell'attore di declaratoria di nullità di una convenzione stipulata tra le parti, non costituisce domanda nuova, né "emendatio libelli", la riproposizione di tale istanza in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)