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Sez. 2, Sentenza n. 19812 del 04/10/2004 (Rv. 577501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Specificazione della domanda in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso "nomen iuris", basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle richieste delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Principio espresso in fattispecie di domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita, ricollegata dall'attore in appello anche all'art. 1489 cod. civ., laddove nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado vi era stato il riferimento, come causa di risoluzione del contratto, al vincolo paesaggistico imposto sul bene compromesso in vendita in epoca anteriore alla stipulazione del preliminare; enunciando tale principio, la S.C. ha ritenuto che, pur non essendo stato espressamente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'art. 1489 cod. civ., ben poteva il giudice d'appello ritenere compresa anche la garanzia per oneri reali, senza che operasse il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)