Sez. U, Ordinanza n. 718 del 22/01/2002 (Rv. 551737 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Azione di inadempimento contrattuale promossa da società italiana nei confronti di società tedesca - Condizione generale di contratto, tacitamente accettata, prevedente in Germania il luogo di adempimento dell'obbligazione - Giurisdizione del giudice tedesco - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Con riguardo al contratto intervenuto tra una società italiana ed una società avente sede in Germania, Stato anch'esso aderente alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, la domanda proposta dalla prima per denunciare l'inadempimento della seconda in ordine ad obbligazione scaturente dal contratto stesso, e far valere il correlativo diritto al risarcimento del danno, esula dalla giurisdizione del giudice italiano, e spetta alla cognizione del giudice tedesco, a norma degli artt. 2 e 5, numero 1, della Convenzione medesima, qualora l'indicata obbligazione debba essere eseguita nel territorio di quest'ultimo secondo le condizioni generali del contratto tacitamente accettate dalla controparte mediante l'esecuzione data al contratto medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 2, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 17, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)