Sez. U, Sentenza n. 448 del 19/06/2000 (Rv. 537727 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Giurisdizione del giudice italiano - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Obbligo di installazione di macchinari presso la sede estera dell'acquirente - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui "l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita" (art. 5, n. I conv. cit.) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore, ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice italiano va esclusa in relazione ad una domanda di pagamento del residuo prezzo di vendita di macchinari (nella specie, un impianto per lavorazione del ferro da installarsi in Malesia) proposta nei confronti della società estera dall'alienante italiano, che si era impegnato a vendere e ad installare un impianto industriale presso la sede (estera) della società stessa, dovendo, in tal caso, considerarsi "luogo di esecuzione dell'obbligazione" quello in cui le operazioni di montaggio devono essere compiute. (Cfr. sentenza Corte Giustizia CEE 6 ottobre 1976, in causa 14/76).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)