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Sez. U, Sentenza n. 11093 del 15/05/2006 (Rv. 588610 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenuto straniero - Rapporto di agenzia - Domanda del preponente italiano per l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente e per la declaratoria di insussistenza del diritto dell'agente alla spettanza di indennità di cessazione del rapporto - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criteri di collegamento previsti dagli artt. 2 e 5 n. 1 di detta Convenzione - Conseguente determinazione della giurisdizione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588610-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui "l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita" (art. 5, n. 1, convenzione citata) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito, con la conseguenza che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad una domanda proposta da una società preponente italiana che, imperniando l'azione sull'accertamento dell'inadempimento - per assunta violazione del diritto di esclusiva e per illecita concorrenza - dell'obbligazione dell'agente francese, che aveva trovato esecuzione in Francia, chieda la dichiarazione della propria insussistenza dell'obbligo a corrispondere all'agente stesso qualsiasi indennità a titolo di indennità di fine rapporto e la condanna del medesimo al risarcimento del danno, poiché, in tal caso, la "causa petendi" effettiva della domanda - e rilevante sul piano della pregiudizialità logica dell'intera azione - deve ritenersi rappresentata dall'asserita risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento, da parte dell'agente stesso, dell'obbligazione negativa di non svolgere attività a favore di imprese concorrenti, assumendo, pertanto, rilievo precipuo, in funzione della individuazione della giurisdizione, il "luogo di esecuzione dell'obbligazione" principale dell'agente, da svolgersi in Francia.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)