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Sez. 5, Sentenza n. 10548 del 12/11/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 263455 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsità in scrittura privata - Uso giuridicamente rilevante - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263455-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Sussiste l'uso del documento idoneo ad integrare il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) qualora il documento falso esca dalla sfera dell'agente in modo giuridicamente rilevante. Rientra in tale fattispecie la produzione in sede di giudizio di divorzio di un documento falsamente attestante la comproprietà della casa coniugale, invece interamente di proprietà dell'altro coniuge, a nulla rilevando la circostanza che il fine della produzione documentale non sia l'accertamento della proprietà dell'immobile ma la mera assegnazione della casa coniugale. Né, in tal caso, sussiste il falso inutile, attesa la funzionalità della produzione dell'atto alla prova delle circostanze dedotte e, comunque, al suo rafforzamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)