Sez. 5, Sentenza n. 9608 del 03/11/2011 Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252159 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Produzione, in sede di giudizio civile, di una copia di verbale di assemblea condominiale difforme dall'originale - Integrazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Non integra il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), né altre ipotesi di falso documentale, la condotta di colui che, in qualità di amministratore di un condominio ed in rappresentanza di esso, produca, in sede di giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale, difforme dall'originale - per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso - non firmata e non autenticata e presentata come copia e non come originale, considerato che la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)