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Sez. 2, Sentenza n. 21060 del 03/11/2004 (Rv. 577928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE | Intervento principale o litisconsortile - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE

Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorché la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto sussistente un collegamento nel senso sopra precisato tra la domanda proposta dagli attori, intesa, nella specie, all'accertamento della validità del complesso negozio transattivo di divisione di alcuni beni in comunione, quella del convenuto, volta a contestare l'"ex adverso" pretesa validità del negozio, e quella degli intervenienti, intesa a far valere, sull'allegata loro qualità di ulteriori comproprietari dei medesimi beni, un'autonoma pretesa alla declaratoria d'invalidità del negozio stesso in quanto stipulato senza la loro partecipazione ed avente ad oggetto beni di loro pretesa comproprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)