Sez. L - , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 02)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Pubblico impiego - Azione di responsabilità erariale - Definizione agevolata - Ripetizione di somme indebite - Ammissibilità - Limite.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Nel pubblico impiego, la definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale non è ragione di consolidamento dei benefici illegittimamente acquisiti dal funzionario, trattandosi di azione che si fonda sul comportamento colposo del dipendente, quindi del tutto autonoma rispetto all'azione di ripetizione dispiegata dall'amministrazione pubblica verso il lavoratore per le somme da questi indebitamente percepite, con la precisazione che quanto ricevuto in sede amministrativa dalla P.A. a ristoro del danno deve essere detratto dalla pretesa azionata nel giudizio di indebito.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)