Sez. 3 - , Sentenza n. 741 del 12/01/2023 (Rv. 666963 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Giudizio contabile - Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 266 del 2005 - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Limiti.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell'indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)