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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32929 del 20/12/2018 (Rv. 652072 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Azione civile svolta dalla P.A. in sede penale - Giudizio promosso dinanzi alla Corte dei conti - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652072-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)