Sez. 4, Sentenza n. 8060 del 10/07/1996 Ud. (dep. 20/08/1996) Rv. 205835 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Successiva doglianza del P.M. concernente la ratifica del patto da parte del giudice - Inammissibilità - Ragioni - Estensione del principio a P.M. diverso da quello che ha partecipato all'udienza - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI
Il P.M. che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto (almeno "inter partes") dei punti non controversi della decisione, non potendosi pretendere l'esposizione dei motivi di un convincimento che la parte ha già fatto proprio. (Nella fattispecie il P.G. si era doluto dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra menzionato, ha evidenziato che esso non poteva subire deroghe in ossequio al principio di autonomia degli uffici del P.M., in forza del quale, ai sensi dell'art. 570. comma primo, cod. proc. pen. il Procuratore della Repubblica e il P.G. possono impugnare nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)