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Sez. 4, Sentenza n. 4195 del 23/11/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215091 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Successiva impugnazione del P.M. - Inammissibilità - Autonomia del P.M. - Diverso rappresentante - Influenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi, con impugnazione, della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Ha precisato la Corte che tale principio non può subire deroghe neppure per l'effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione - ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. - quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. Cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)