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Sez. 4, Sentenza n. 38286 del 08/07/2002 Cc. (dep. 15/11/2002) Rv. 222959 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Ricorso per cassazione del Pubblico Ministero - Doglianza concernente la ratifica del patto da parte del giudice - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222959-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale fondato sul vizio di motivazione in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)