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Sez. L, Sentenza n. 1444 del 05/03/1986 (Rv. 444838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ EX ART. 37 COST. - ESTENSIBILITÀ IN VIA D'INVERSIONE IN FAVORE DEGLI UOMINI SVOLGENTI ATTIVITÀ RETRIBUITE IN MISURA INFERIORE - ESCLUSIONE - PRINCIPI EX ARTT. 3 E 36 COST. - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ EX ART. 37 COST. - ESTENSIBILITÀ IN VIA D'INVERSIONE IN FAVORE DEGLI UOMINI SVOLGENTI ATTIVITÀ RETRIBUITE IN MISURA INFERIORE - ESCLUSIONE - PRINCIPI EX ARTT. 3 E 36 COST. - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il principio della parità salariale a parità di lavoro, enunciato nell'art. 37 della Costituzione esclusivamente in favore delle Donne e dei minori, non è estensibile - in via di inversione - in favore degli uomini le cui prestazioni siano retribuite in misura inferiore a quella delle Donne, essendo riferito a soggetti considerati dai costituenti in via esclusiva. Tale inversione, inoltre, non può farsi derivare né dall'art. 3 cost., discendendo da questo l'Obbligo per il solo legislatore e non anche per i privati di osservare la regola della parità di trattamento fra i due sessi, né, infine, dall'art. 36 cost., limitandosi questo a stabilire il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, e non enunciando un principio di comparazione intersoggettiva, cioè di parità di trattamento economico a parità di qualifica e di mansioni tra i dipendenti di una stessa unità produttiva. (V 325/79, mass n 396407).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)